NOTA:
La portata della circolare in oggetto comunque non modifica minimamente gli altri casi di esenzione dagli obblighi previdenziali precedentemente previste dall’Enpals.
Rileva come è ben noto per queste esenzioni (dichiarativa e contributiva) che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti, erogati a «corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa».
Altri casi in cui il Certificato d’Agibilità non è obbligatorio è nei saggi di allievi, cioè effettuati da bambini e da giovani che frequentano corsi didattici, oppure nel caso di eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazioni religiose, di volontariato (di cui alla legge n. 266/1991) di promozione sociale (di cui alla legge n. 383/2000) e da cooperative sociali (di cui alla legge n. 381/1991), sempre che non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.
Caso leggermente diverso, è quello delle manifestazioni artistiche a scopo benefico, sociale o solidaristico, i cui ricavi, dedotti i costi di allestimento di organizzazione, vengono interamente devoluti a scopi di beneficenza.
In tale contesto, è ammesso il certificato d’agibilità a titolo gratuito, quando i lavoratori che svolgono le prestazioni artistiche non percepiscono alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese forfetario. In questo ultimo caso occorre espletare la pratica di richiesta di agibilità ma senza versare alcun onere.
vedi il punto 5. specificato nel seguente link sul sito Inps Enpals: CLICCA QUI
La portata della circolare in oggetto comunque non modifica minimamente gli altri casi di esenzione dagli obblighi previdenziali precedentemente previste dall’Enpals.
Infatti, ai sensi della legge n. 153/1969, art. 12 e della circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002, il possesso del certificato d’agibilità non è richiesto e non vi è neanche l’obbligo di versare i contributi Enpals quando si è in presenza di formazioni dilettantistiche o amatoriali.Nessun obbligo quindi per un coro amatoriale, un gruppo parrocchiale, una banda comunale, un gruppo folcloristico, una compagnia teatrale, amatoriale o dilettantistica, e per tutte quelle formazioni che «essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico, senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spesa forfettario».
Rileva come è ben noto per queste esenzioni (dichiarativa e contributiva) che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti, erogati a «corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa».
Altri casi in cui il Certificato d’Agibilità non è obbligatorio è nei saggi di allievi, cioè effettuati da bambini e da giovani che frequentano corsi didattici, oppure nel caso di eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazioni religiose, di volontariato (di cui alla legge n. 266/1991) di promozione sociale (di cui alla legge n. 383/2000) e da cooperative sociali (di cui alla legge n. 381/1991), sempre che non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.
Caso leggermente diverso, è quello delle manifestazioni artistiche a scopo benefico, sociale o solidaristico, i cui ricavi, dedotti i costi di allestimento di organizzazione, vengono interamente devoluti a scopi di beneficenza.
In tale contesto, è ammesso il certificato d’agibilità a titolo gratuito, quando i lavoratori che svolgono le prestazioni artistiche non percepiscono alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese forfetario. In questo ultimo caso occorre espletare la pratica di richiesta di agibilità ma senza versare alcun onere.
vedi il punto 5. specificato nel seguente link sul sito Inps Enpals: CLICCA QUI
E' così specificato al punto 2.1 "Coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.
vedi la circolare sul sito dell'Inps CLICCA QUI
Commenti
Posta un commento