Cosa prevede il decreto per gli eventi e gli spettacoli musicali, artistici o culturali in genere?



AGGIORNAMENTO del 21-10-2020

Da DPCM 13 ottobre 2020, alcune delle cui disposizioni sono, poi, state modificate dal
DPCM 18 ottobre 2020, con conseguente diversa vigenza temporale.
In linea generale, le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 – adottate considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale - si applicano dal 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
In particolare, si applicano dal 14 ottobre 2020 le seguenti previsioni (che confermano quanto già previsto dal DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, con qualche specifica):
- per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto – da svolgersi sempre con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nonché da svolgersi sempre nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato
10 - le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto, si specifica che sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate, che possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate;
- il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura continua ad essere assicurato a condizione che gli stessi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività
svolte. Si specifica che resta sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese (art. 4, co. 2, secondo periodo, del DM 507/997);
- le attività dei centri culturali continuano ad essere consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; i protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Invece, a seguito del DPCM 18 ottobre 2020, dal 19 ottobre 2020 sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza e sono vietate le fiere di comunità.
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (DPCM 13 ottobre 2020: art. 1, co. 6, lett. m), n), q), z) e art. 12; DPCM 18 ottobre 2020: art. 1, co .1, lett. d), nn. 4 e 5).

VEDI documento originale rilasciato dalla camera dei deputati QUI

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Cosa prevede il decreto per gli eventi e gli spettacoli musicali, artistici o culturali in genere?

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli saranno svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9 del Dpcm 17 maggio 2020 (da scaricare). 

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già indicate; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

da: http://www.governo.it/it/faq-fasedue

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